STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI BISSONE
I. DENOMINAZIONE, SCOPO E SEDE
Art. 1
Denominazione
Sotto la denominazione “Associazione
Genitori Bissone” è costituita un’associazione conformemente agli articoli
60 e ss. del CCS e secondo le norme del presente statuto.
Art. 2
Scopo
L’Associazione ha per scopo di organizzare luoghi e occasioni
d’incontro tra le famiglie.
Art. 3
Sede
La sede dell’Associazione è a Bissone.
Il recapito è all’indirizzo privato del presidente.
Art. 4
Durata
La durata dell’Associazione è
indeterminata.
II. SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 5
Soci
Possono diventare soci dell’Associazione tutte le persone fisiche
e giuridiche residenti nel Comune di Bissone, e non, che ne condividano gli
scopi.
Art. 6
Persone fisiche
Le persone fisiche possono aderire all’Associazione a titolo
personale a condizione che abbiano compiuto 16 anni di età.
Art. 7
Persone giuridiche
Le persone giuridiche di diritto pubblico e privato possono essere
soci dell’Associazione.
Art. 8
Responsabilità
I soci dell’Associazione non hanno alcun diritto individuale sul
patrimonio sociale e non sono personalmente responsabili degli impegni
dell’Associazione per i quali risponde unicamente il patrimonio sociale.
Art. 9
Dimissioni
I soci possono dimissionare in ogni
momento dietro preavviso inviato per iscritto al comitato.
III. PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)
dalle donazioni dei soci;
b)
dagli interessi del patrimonio sociale;
c)
dai contributi delle donazioni e dai legati di
persone fisiche o giuridiche;
d) dai contributi degli
enti pubblici;
e) dagli introiti di
manifestazioni, collette o altre azioni.
IV. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 11
Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’assemblea generale;
b) il comitato;
c) l’ufficio di revisione.
Art. 12
Assemblea generale
L’assemblea generale si compone dei soci e di un delegato per le
persone giuridiche (personegiuridiche di diritto pubblico e privato).
L’assemblea generale è convocata dal comitato tramite avviso
recapitato ad ogni socio conalmeno 30 giorni di preavviso e si tiene di regola
entro il 30 aprile di ogni anno.
Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta di
almeno 1/5 dei soci.
Art. 13
Validità dell’Assemblea e delle deliberazioni
L’assemblea generale può validamente deliberare qualunque sia il
numero dei soci presenti.
Riservati i casi in cui lo statuto richiede la maggioranza
qualificata, le deliberazioni assemblearisono prese a maggioranza semplice dei
votanti.
Per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione o
la fusione con altre associazioni,occorre la maggioranza dei 2/3 dei membri
presenti all’assemblea.
In caso di parità decide il voto del presidente.
Art. 14
Verbale
Il verbale riporta il riassunto delle discussioni e l’esito delle
deliberazioni assembleari.
Il verbale deve essere firmato dal presidente dell’Associazione e
dal segretario.
Art. 15
Competenze dell’assemblea generale
L’assemblea generale è l’organo supremo dell’Associazione e
esercita le seguenti competenze:
a) approva
gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
b) nomina
e revoca i membri di comitato;
c) designa
l’ufficio di revisione composto di uno o
due membri;
d) approva
il rapporto d’attività del comitato e i conti annuali;
e) dà
scarico al comitato;
f) modifica
gli statuti;
g) decide
la fusione con altre associazioni;
h) decide
lo scioglimento dell’Associazione.
Nei casi alle lettere f), g), h) le relative deliberazioni devono
essere adottate con la maggioranzaqualificata dei 2/3 dei soci presenti
all’assemblea.
In caso di parità di voti decide quello del presidente.
Art. 16
Comitato
Il comitato è composto da un numero dispari di membri fino ad un
massimo di 11, compreso ilpresidente, che stanno in carica 2 anni. Il comitato
designa al suo interno un presidente, un vicepresidente, unsegretario e un
cassiere. La funzione di segretario e cassiere può essere esercitata dalla
stessa persona.
Art. 17
Competenze
Il comitato esercita le seguenti competenze:
a) concretizza
gli indirizzi generali dell’Associazione;
b) assicura
l’amministrazione, organizza e coordina l’attività dell’Associazione;
c) adotta tutte le
decisioni che per legge o per statuto non sono riservate ad altro organo;
inmodo particolare si pronuncia circa l’accettazione di donazioni o legati;
d)
allestisce l’ordine del giorno delle assemblee
generali e esegue le decisioni delle stesse.
Il comitato può delegare le competenze
di cui al punto b) ad un comitato direttivo ristretto. In questo caso il
presidente, il vicepresidente e il segretario vi faranno parte.
Art. 18
Riunioni
Il comitato si riunisce tutte le volte che gli affari
dell’Associazione lo esigono su convocazionescritta o verbale del suo
presidente.
Ogni membro del comitato può chiedere la convocazione di una
seduta.
Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza
dei suoi membri.
E’ possibile l’adozione di decisioni in via circolare.
Di tutte le deliberazioni è tenuto un verbale firmato dal
presidente e dal segretario.
Art. 19
Rappresentanza
L’Associazione è validamente vincolata dalla firma collettiva a
due del presidente con il vicepresidente e del segretario o del cassiere o di
un altro membro di comitato con il presidente o il vicepresidente.
Art. 20
Ufficio di revisione
L’ufficio di revisione è composto di uno o due membri designati
dall’assemblea per la durata di quattroanni.L’ufficio di revisione allestisce
il suo rapporto che consegna 15 giorni prima dell’assembleagenerale.
Art. 21
Esercizio contabile
L’esercizio contabile è annuale e chiude il 31 dicembre.
V. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22
Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso solo dalla
maggioranza dei 2/3 dei presentisecondo l’art. 15 in un’assemblea appositamente
convocata allo scopo.
La liquidazione patrimoniale è effettuata a cura del comitato.
Il patrimonio dell’Associazione è integralmente devoluto al Comune
di Bissone, che provvederà a ripartirlo in parti uguali tra le altre
associazioni non a scopo di lucro con sede nel Comune di Bissone ed ivi
operative.
Art. 23
Diritto suppletorio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia agli
articoli 60 e ss. del Codice civilesvizzero in materia di associazione.
La presente Associazione è stata costituita a Bissone il 19
ottobre 2012.