Associazione


STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI BISSONE






I. DENOMINAZIONE, SCOPO E SEDE

Art. 1
Denominazione

Sotto la denominazione “Associazione Genitori Bissone” è costituita un’associazione conformemente agli articoli 60 e ss. del CCS e secondo le norme del presente statuto.


Art. 2
Scopo

L’Associazione ha per scopo di organizzare luoghi e occasioni d’incontro tra le famiglie.


Art. 3
Sede

La sede dell’Associazione è a Bissone. Il recapito è all’indirizzo privato del presidente.


Art. 4
Durata

La durata dell’Associazione è indeterminata.


II. SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5
Soci

Possono diventare soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche residenti nel Comune di Bissone, e non, che ne condividano gli scopi.





Art. 6
Persone fisiche

Le persone fisiche possono aderire all’Associazione a titolo personale a condizione che abbiano compiuto 16 anni di età.


Art. 7
Persone giuridiche

Le persone giuridiche di diritto pubblico e privato possono essere soci dell’Associazione.


Art. 8
Responsabilità

I soci dell’Associazione non hanno alcun diritto individuale sul patrimonio sociale e non sono personalmente responsabili degli impegni dell’Associazione per i quali risponde unicamente il patrimonio sociale.


Art. 9
Dimissioni

I soci possono dimissionare in ogni momento dietro preavviso inviato per iscritto al comitato.


III. PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10
Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)        dalle donazioni dei soci;
b)        dagli interessi del patrimonio sociale;
c)         dai contributi delle donazioni e dai legati di persone fisiche o giuridiche;
d)     dai contributi degli enti pubblici;
e)     dagli introiti di manifestazioni, collette o altre azioni.


IV. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 11
Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:
a)     l’assemblea generale;
b)     il comitato;
c)      l’ufficio di revisione.


Art. 12
Assemblea generale

L’assemblea generale si compone dei soci e di un delegato per le persone giuridiche (personegiuridiche di diritto pubblico e privato).

L’assemblea generale è convocata dal comitato tramite avviso recapitato ad ogni socio conalmeno 30 giorni di preavviso e si tiene di regola entro il 30 aprile di ogni anno.

Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno 1/5 dei soci.


Art. 13
Validità dell’Assemblea e delle deliberazioni

L’assemblea generale può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

Riservati i casi in cui lo statuto richiede la maggioranza qualificata, le deliberazioni assemblearisono prese a maggioranza semplice dei votanti.

Per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione o la fusione con altre associazioni,occorre la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti all’assemblea.

In caso di parità decide il voto del presidente.


Art. 14
Verbale

Il verbale riporta il riassunto delle discussioni e l’esito delle deliberazioni assembleari.
Il verbale deve essere firmato dal presidente dell’Associazione e dal segretario.


Art. 15
Competenze dell’assemblea generale

L’assemblea generale è l’organo supremo dell’Associazione e esercita le seguenti competenze:
a)     approva gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
b)     nomina e revoca i membri di comitato;
c)      designa l’ufficio di revisione composto di  uno o due membri;
d)     approva il rapporto d’attività del comitato e i conti annuali;
e)     dà scarico al comitato;
f)      modifica gli statuti;
g)     decide la fusione con altre associazioni;
h)     decide lo scioglimento dell’Associazione.

Nei casi alle lettere f), g), h) le relative deliberazioni devono essere adottate con la maggioranzaqualificata dei 2/3 dei soci presenti all’assemblea.

In caso di parità di voti decide quello del presidente.


Art. 16
Comitato

Il comitato è composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di 11, compreso ilpresidente, che stanno in carica 2 anni. Il comitato designa al suo interno un presidente, un vicepresidente, unsegretario e un cassiere. La funzione di segretario e cassiere può essere esercitata dalla stessa persona.



Art. 17
Competenze

Il comitato esercita le seguenti competenze:
a)     concretizza gli indirizzi generali dell’Associazione;
b)     assicura l’amministrazione, organizza e coordina l’attività dell’Associazione;
c)      adotta tutte le decisioni che per legge o per statuto non sono riservate ad altro organo; inmodo particolare si pronuncia circa l’accettazione di donazioni o legati;
d)        allestisce l’ordine del giorno delle assemblee generali e esegue le decisioni delle stesse.

Il comitato può delegare le competenze di cui al punto b) ad un comitato direttivo ristretto. In questo caso il presidente, il vicepresidente e il segretario vi faranno parte.

Art. 18
Riunioni

Il comitato si riunisce tutte le volte che gli affari dell’Associazione lo esigono su convocazionescritta o verbale del suo presidente.
Ogni membro del comitato può chiedere la convocazione di una seduta.
Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
E’ possibile l’adozione di decisioni in via circolare.
Di tutte le deliberazioni è tenuto un verbale firmato dal presidente e dal segretario.


Art. 19
Rappresentanza

L’Associazione è validamente vincolata dalla firma collettiva a due del presidente con il vicepresidente e del segretario o del cassiere o di un altro membro di comitato con il presidente o il vicepresidente.


Art. 20
Ufficio di revisione

L’ufficio di revisione è composto di uno o due membri designati dall’assemblea per la durata di quattroanni.L’ufficio di revisione allestisce il suo rapporto che consegna 15 giorni prima dell’assembleagenerale.






Art. 21
Esercizio contabile

L’esercizio contabile è annuale e chiude il 31 dicembre.


V. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso solo dalla maggioranza dei 2/3 dei presentisecondo l’art. 15 in un’assemblea appositamente convocata allo scopo.
La liquidazione patrimoniale è effettuata a cura del comitato.
Il patrimonio dell’Associazione è integralmente devoluto al Comune di Bissone, che provvederà a ripartirlo in parti uguali tra le altre associazioni non a scopo di lucro con sede nel Comune di Bissone ed ivi operative.


Art. 23
Diritto suppletorio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia agli articoli 60 e ss. del Codice civilesvizzero in materia di associazione.


La presente Associazione è stata costituita a Bissone il 19 ottobre 2012.
Il presente statuto, che sostituisce il precedente, è stato approvato dall’assemblea generale tenutasi a Bissone il 10.01 2012 ed entra in vigore immediatamente.